Arch. Jorge Pianaro Autore

231/2001: l’efficacia esimente dei modelli organizzativi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede per l’ente l’esonero dalla responsabilità amministrativa qualora dimostri una serie di condizioni: tra queste l’adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Il Modello Organizzativo 231/2001 aziendale deve garantire la sua efficacia esimente per proteggere le aziende dall’insorgere di sanzioni amministrative, a carico della figura giuridica, ovvero sia l’azienda.

Il miglior modo di garantire l’efficacia e l’efficienza del modello è quella di munirsi di un sistema integrato HSE.

Questo dovuto al fatto che la sicurezza (TU 81/2008) e l’ambiente (Dlgs.152) sono inseriti già da ben 12 anni nell’elenco dei reati.

Art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 – Delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 25 undecies del D.Lgs 231/2001 15 – Reati ambientali – Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Attenzione !
Tanti MOG 231 sono strutturati attraverso l’intervento esclusivo di avvocati senza tenere conto del contributo di specialisti sia nella materia Sicurezza sia in quella Ambientale. Questa materia deve essere trattata “trasversalmente” da più professionisti per garantire la sua efficacia “esimente”, altrimenti il modello risulta essere solo un Modello “descrittivo” e non “operativo”.

Riproduciamo a titolo esemplificativo l’art. 30 del T.U. Sicurezza del 81/2008:

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.